Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55
Regolamento recante disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per l’esecuzione di opere pubbliche
(da coordinare con le norme del regolamento approvato con d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34)

art. 1 Iscrizione all’Albo nazionale dei Costruttori

1. Ai concorrenti alle gare non può essere richiesta una classifica d’importo d’iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori (A.N.C.) superiore a quella in cui è ricompreso l’importo a base d’asta. Lo stesso limite deve osservarsi anche nel caso di opere che richiedano il possesso della iscrizione ad una pluralità di categorie di lavori.

2. L’importo complessivo delle iscrizioni richieste non può essere diversificato in ragione del fatto che l’impresa chieda di partecipare alla gara singolarmente ovvero riunita in associazione temporanea o consorzio, né in ragione del territorio in cui essa ha sede o devono eseguirsi i lavori. Nelle regioni a statuto speciale, ove siano previsti albi regionali, deve essere espressamente indicata l’equivalenza delle iscrizioni all’A.N.C. a quelle per categorie e classifiche degli albi regionali.

3. Per le imprese stabilite in altri Stati membri della CEE l’iscrizione all’A.N.C. non è condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare di appalto e di concessione, nonché per l’affidamento dei relativi subappalti. Tali imprese possono sostituire il certificato di iscrizione all’albo con le attestazioni previste dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

art. 2 Categoria prevalente ed opere scorporabili

1. Nel bando di gara devono essere indicate le categorie e le relative classifiche dell’A.N.C. richieste per l’accesso alle gare, nonché le parti dell’opera scorporabili, con i relativi importi.

2. In particolare deve essere indicata una sola categoria prevalente, individuata in quella che identifica l’opera da realizzare tra le categorie di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 25 febbraio 1982 nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 30 luglio 1982. Ove sussistano, ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, comprovati motivi tecnici, indicati in sede di progetto e nel bando di gara, può essere richiesta l’iscrizione anche in altre categorie tra quelle di cui al menzionato decreto 25 febbraio 1982.

art. 3 Documentazione e termini

1. Al fine di evitare discriminazioni nell’accesso alle gare non è consentito richiedere certificati con termini di validità ridotti rispetto a quelli di ordinaria vigenza, oppure che l’iscrizione all’A.N.C. sia stata conseguita da un determinato periodo di tempo.

2. Alle gare di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU si applicano i termini previsti dalla direttiva del Consiglio n. 89/440/CEE.

3. Fatti salvi i termini previsti da leggi speciali, quelli ordinari di ricezione delle domande e delle offerte per le gare di importo inferiore alla soglia comunitaria non possono essere stabiliti in misura inferiore alla metà di quelli fissati per le gare di rilevanza comunitaria.

4. Qualora la presentazione dell’offerta richieda adempimenti preliminari particolarmente complessi per ragioni tecniche o per altri motivi, i termini per la presentazione devono essere fissati in modo adeguato.

5. Nel caso di ricorso alle procedure d’urgenza occorre indicare espressamente nel bando di gara le relative motivazioni. In ogni caso il ricorso a tali procedure non è consentito quando le ragioni dell’urgenza siano addebitabili a fatto proprio dell’Amministrazione.

6. I requisiti richiesti ai sensi degli articoli 5, 6 e 8 sono comprovati secondo quanto prescrive il regolamento dell’Albo nazionale dei costruttori approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172.

7. I bandi e gli avvisi di gara devono essere redatti secondo i modelli allegati al presente regolamento, di cui costituiscono parte integrante.

art. 4 Consorzi e associazioni temporanee

1. Anche nei bandi di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria deve essere espressamente indicato che le imprese sono ammesse a partecipare alle gare, oltre che singolarmente, anche riunite in associazioni temporanee o in consorzio.

art. 5 Appalti di importo inferiore a 5 milioni di ECU

1. Per gli appalti di importo pari o inferiore ad un milione di ECU, l’ente committente richiede, ai fini dell’accertamento dell’idoneità tecnica e finanziaria dell’impresa, il solo certificato d’iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondente ai lavori previsti nell’appalto.

2. Per gli appalti d’importo superiore ad un milione e inferiore a cinque milioni di ECU, l’ente committente, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 406 del 1991, richiede, nel bando di gara, oltre il certificato d’iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori, o, per le imprese stabilite in altri Stati membri della CEE, le attestazioni previste dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 406 del 1991, la dichiarazione del possesso, da provare successivamente ai sensi dell’articolo 30 dello stesso decreto legislativo n. 406 del 1991, dei seguenti ulteriori requisiti, con riferimento all’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando:

a) cifra d’affari in lavori, derivante da attività diretta e indiretta dell’impresa, determinata ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettere c) e d), del decreto ministeriale 9 marzo 1989, n. 172, variabile tra 1 e 1,50 volte l’importo a base d’asta;
b) costo per il personale dipendente non inferiore a un valore pari allo 0,1 della cifra d’affari in lavori richiesta ai sensi della lettera a), nonché, per gli appalti di importo pari o superiore a 3,5 milioni di ECU, esecuzione di lavori nella categoria prevalente per un importo complessivo variabile tra 0,30 e 0,40 volte l’importo a base d’asta.

art. 6 Appalti di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU e inferiore a 35 milioni di ECU

1. Per gli appalti d’importo pari o superiore ai cinque milioni di ECU e inferiore a trentacinque milioni di ECU, l’ente committente fermo restando quanto stabilito dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 406 del 1991, richiede nel bando di gara oltre il certificato di iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori o, per le imprese stabilite in altri Stati membri della CEE, le attestazioni previste dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 406 del 1991, la dichiarazione del possesso, da provarsi successivamente ai sensi dell’articolo 30 dello stesso decreto legislativo n. 406 del 1991, dei requisiti prescelti tra quelli indicati dai predetti articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 406 del 1991, così come di seguito precisati:

a) referenze bancarie documentate con la produzione di referenze rilasciate in busta sigillata dagli istituti di credito indicati dall’impresa;
b) cifra d’affari globale e in lavori derivante da attività diretta ed indiretta di cui all’articolo 4, comma 2, lettere c) e d), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172, dell’impresa negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, richiesta per un importo variabile tra 2 e 2,50 volte l’importo a base d’asta per la cifra d’affari globale, e nella misura variabile tra 1,50 e 2,00 per la cifra in lavori;
c) importo complessivo dei lavori eseguiti nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando nella categoria prevalente o nelle categorie d’iscrizione richieste ai sensi dell’articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1981, n. 741. Tale importo è richiesto in misura variabile tra 0,60 e 1,20 volte l’importo a base d’asta;
d) esecuzione, nell’ultimo quinquennio, di uno o due lavori nella categoria prevalente o nelle categorie d’iscrizione previste nel bando ai sensi dell’art. 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1981, n. 741. L’importo di tali lavori è richiesto in misura variabile tra 0,40 e 0,50 volte quello a base d’asta qualora comprovato con un solo lavoro e nella misura variabile tra 0,50 e 0,60 volte l’importo a base d’asta qualora comprovato con due lavori. Quando nel bando si richiedono più categorie ai sensi dell’articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, i requisiti di cui alle lettere c) e d) dovranno essere riferiti a ciascuna di esse.

2. I lavori valutabili di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono quelli iniziati ed ultimati nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essa ultimata nello stesso periodo per il caso di lavori iniziati in epoca precedente, nonché la sola parte eseguita e contabilizzata dalla stazione appaltante nel caso di lavori in corso di esecuzione.

3. Nell’importo dei lavori deve essere compreso quello contabilizzato al netto del ribasso d’asta sommato a quello della relativa revisione prezzi o sommato con gli importi degli aumenti derivanti dall’applicazione del prezzo chiuso ai sensi dell’articolo 26, comma 4, della legge n. 109 del 1994.
(il comma deve intendersi così integrato in applicazione dell’articolo 26, commi 2, 3 e 4, legge n. 109 del 1994)

4. Il requisito concernente l’attrezzatura, i mezzi d’opera e l’equipaggiamento tecnico è dimostrato mediante dichiarazione dell’interessato circa la proprietà o l’effettiva disponibilità di essi in relazione alle caratteristiche dei lavori da realizzare. Non è consentito richiedere attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamenti tecnici che abbiano l’effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre.

5. Il requisito concernente l’organico e i tecnici, con riferimento agli ultimi tre anni, va documentato mediante la dimostrazione di aver sostenuto un costo per il personale dipendente negli ultimi tre esercizi non inferiore ad un valore pari allo 0,10 della cifra d’affari in lavori, derivante da attività diretta ed indiretta dell’impresa, negli ultimi tre esercizi. Nel caso in cui il rapporto tra il costo del personale dipendente e la cifra d’affari in lavori sia inferiore alla percentuale di cui sopra, si applicano le disposizioni dell’articolo 18, comma 5, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172; la cifra d’affari così convenzionalmente rideterminata vale anche per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b).

6. Le amministrazioni committenti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 406 del 1991, con modalità diverse da quelle previste dal presente articolo.

art. 7 Appalti di importo pari o superiore a 35 milioni di ECU

1. Per gli appalti di importo pari o superiore a trentacinque milioni di ECU, i valori massimi dei requisiti di cui all’articolo 6, previsti per gli appalti d’importo pari o superiore a cinque milioni e inferiore a trentacinque milioni di ECU sono incrementati in misura variabile tra un minimo del 20% ed un massimo del 40%.

art. 8 Associazioni temporanee di tipo orizzontale e verticale

1. Per le associazioni d’imprese in cui ciascuna è iscritta, secondo la normativa vigente, alla o alle categorie e classifiche dell’A.N.C. richieste dall’appalto, i requisiti finanziari e tecnici, sempreché frazionabili, di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 406 del 1991, previsti nei precedenti articoli per l’impresa singola devono essere posseduti nella misura variabile tra il 40% ed il 60% dalla capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle mandanti, a ciascuna delle quali deve essere richiesta una percentuale variabile tra un minimo del 10% ed il massimo del 20% di quanto richiesto cumulativamente.

2. Nel caso di associazione di imprese in cui, secondo la normativa vigente, è consentito che ciascuna sia iscritta ad una sola categoria dell’A.N.C. tra quelle richieste dall’appalto, i requisiti finanziari e tecnici di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 406 del 1991, previsti nei precedenti articoli per l’impresa singola devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.

art. 9 Adeguamento dei capitolati speciali alla legge 19 marzo 1990, n. 55

1. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali inclusa la cassa edile, assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

2. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

3. Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto al comma 8 dell’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, deve essere consegnato all’amministrazione e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche e di controllo dei cantieri prima dell’inizio dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi.

4. Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell’appaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

5. Nell’ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all’impresa mandataria o designata quale capogruppo.

6. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
(i commi 3, 4, 5 e 6 sono implicitamente abrogati e sostituiti dall'articolo 31 della legge n. 109 del 1994)

art. 10 Esclusioni (omissis)

art. 11 Entrata in vigore (omissis)

ALLEGATI (omissis)
(i contenuti dei bandi sono stati ridefiniti con gli allegati I, L, M, N e O al d.P.R. n. 554 del 1999 e con il decreto legislativo n. 67 del 2003)