Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 gennaio 1991, n. 55
Regolamento recante disposizioni per
garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai
contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché disposizioni per la
qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per lesecuzione di opere
pubbliche
(da coordinare con le norme del regolamento approvato con d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34)
art. 1 Iscrizione allAlbo nazionale dei Costruttori
1. Ai concorrenti alle gare non può essere richiesta una classifica dimporto discrizione allAlbo nazionale dei costruttori (A.N.C.) superiore a quella in cui è ricompreso limporto a base dasta. Lo stesso limite deve osservarsi anche nel caso di opere che richiedano il possesso della iscrizione ad una pluralità di categorie di lavori.
2. Limporto complessivo delle iscrizioni richieste non può essere diversificato in ragione del fatto che limpresa chieda di partecipare alla gara singolarmente ovvero riunita in associazione temporanea o consorzio, né in ragione del territorio in cui essa ha sede o devono eseguirsi i lavori. Nelle regioni a statuto speciale, ove siano previsti albi regionali, deve essere espressamente indicata lequivalenza delle iscrizioni allA.N.C. a quelle per categorie e classifiche degli albi regionali.
3. Per le imprese stabilite in altri Stati membri della CEE liscrizione allA.N.C. non è condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare di appalto e di concessione, nonché per laffidamento dei relativi subappalti. Tali imprese possono sostituire il certificato di iscrizione allalbo con le attestazioni previste dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.
art. 2 Categoria prevalente ed opere scorporabili
1. Nel bando di gara devono essere indicate le categorie e le relative classifiche dellA.N.C. richieste per laccesso alle gare, nonché le parti dellopera scorporabili, con i relativi importi.
2. In particolare deve essere indicata una sola categoria prevalente, individuata in quella che identifica lopera da realizzare tra le categorie di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 25 febbraio 1982 nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 30 luglio 1982. Ove sussistano, ai sensi dellarticolo 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, comprovati motivi tecnici, indicati in sede di progetto e nel bando di gara, può essere richiesta liscrizione anche in altre categorie tra quelle di cui al menzionato decreto 25 febbraio 1982.
art. 3 Documentazione e termini
1. Al fine di evitare discriminazioni nellaccesso alle gare non è consentito richiedere certificati con termini di validità ridotti rispetto a quelli di ordinaria vigenza, oppure che liscrizione allA.N.C. sia stata conseguita da un determinato periodo di tempo.
2. Alle gare di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU si applicano i termini previsti dalla direttiva del Consiglio n. 89/440/CEE.
3. Fatti salvi i termini previsti da leggi speciali, quelli ordinari di ricezione delle domande e delle offerte per le gare di importo inferiore alla soglia comunitaria non possono essere stabiliti in misura inferiore alla metà di quelli fissati per le gare di rilevanza comunitaria.
4. Qualora la presentazione dellofferta richieda adempimenti preliminari particolarmente complessi per ragioni tecniche o per altri motivi, i termini per la presentazione devono essere fissati in modo adeguato.
5. Nel caso di ricorso alle procedure durgenza occorre indicare espressamente nel bando di gara le relative motivazioni. In ogni caso il ricorso a tali procedure non è consentito quando le ragioni dellurgenza siano addebitabili a fatto proprio dellAmministrazione.
6. I requisiti richiesti ai sensi degli articoli 5, 6 e 8 sono comprovati secondo quanto prescrive il regolamento dellAlbo nazionale dei costruttori approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172.
7. I bandi e gli avvisi di gara devono essere redatti secondo i modelli allegati al presente regolamento, di cui costituiscono parte integrante.
art. 4 Consorzi e associazioni temporanee
1. Anche nei bandi di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria deve essere espressamente indicato che le imprese sono ammesse a partecipare alle gare, oltre che singolarmente, anche riunite in associazioni temporanee o in consorzio.
art. 5 Appalti di importo inferiore a 5 milioni di ECU
1. Per gli appalti di importo pari o inferiore ad un milione di ECU, lente committente richiede, ai fini dellaccertamento dellidoneità tecnica e finanziaria dellimpresa, il solo certificato discrizione allAlbo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondente ai lavori previsti nellappalto.
2. Per gli appalti dimporto superiore ad un milione e inferiore a cinque milioni di ECU, lente committente, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 406 del 1991, richiede, nel bando di gara, oltre il certificato discrizione allAlbo nazionale dei costruttori, o, per le imprese stabilite in altri Stati membri della CEE, le attestazioni previste dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 406 del 1991, la dichiarazione del possesso, da provare successivamente ai sensi dellarticolo 30 dello stesso decreto legislativo n. 406 del 1991, dei seguenti ulteriori requisiti, con riferimento allultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando:
a) cifra daffari in lavori, derivante da attività diretta e indiretta dellimpresa, determinata ai sensi dellart. 4, comma 2, lettere c) e d), del decreto ministeriale 9 marzo 1989, n. 172, variabile tra 1 e 1,50 volte limporto a base dasta;
b) costo per il personale dipendente non inferiore a un valore pari allo 0,1 della cifra daffari in lavori richiesta ai sensi della lettera a), nonché, per gli appalti di importo pari o superiore a 3,5 milioni di ECU, esecuzione di lavori nella categoria prevalente per un importo complessivo variabile tra 0,30 e 0,40 volte limporto a base dasta.
art. 6 Appalti di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU e inferiore a 35 milioni di ECU
1. Per gli appalti dimporto pari o superiore ai cinque milioni di ECU e inferiore a trentacinque milioni di ECU, lente committente fermo restando quanto stabilito dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 406 del 1991, richiede nel bando di gara oltre il certificato di iscrizione allAlbo nazionale dei costruttori o, per le imprese stabilite in altri Stati membri della CEE, le attestazioni previste dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 406 del 1991, la dichiarazione del possesso, da provarsi successivamente ai sensi dellarticolo 30 dello stesso decreto legislativo n. 406 del 1991, dei requisiti prescelti tra quelli indicati dai predetti articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 406 del 1991, così come di seguito precisati:
a) referenze bancarie documentate con la produzione di referenze rilasciate in busta sigillata dagli istituti di credito indicati dallimpresa;
b) cifra daffari globale e in lavori derivante da attività diretta ed indiretta di cui allarticolo 4, comma 2, lettere c) e d), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172, dellimpresa negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, richiesta per un importo variabile tra 2 e 2,50 volte limporto a base dasta per la cifra daffari globale, e nella misura variabile tra 1,50 e 2,00 per la cifra in lavori;
c) importo complessivo dei lavori eseguiti nellultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando nella categoria prevalente o nelle categorie discrizione richieste ai sensi dellarticolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1981, n. 741. Tale importo è richiesto in misura variabile tra 0,60 e 1,20 volte limporto a base dasta;
d) esecuzione, nellultimo quinquennio, di uno o due lavori nella categoria prevalente o nelle categorie discrizione previste nel bando ai sensi dellart. 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1981, n. 741. Limporto di tali lavori è richiesto in misura variabile tra 0,40 e 0,50 volte quello a base dasta qualora comprovato con un solo lavoro e nella misura variabile tra 0,50 e 0,60 volte limporto a base dasta qualora comprovato con due lavori. Quando nel bando si richiedono più categorie ai sensi dellarticolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, i requisiti di cui alle lettere c) e d) dovranno essere riferiti a ciascuna di esse.
2. I lavori valutabili di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono quelli iniziati ed ultimati nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essa ultimata nello stesso periodo per il caso di lavori iniziati in epoca precedente, nonché la sola parte eseguita e contabilizzata dalla stazione appaltante nel caso di lavori in corso di esecuzione.
3. Nellimporto dei lavori deve essere compreso quello contabilizzato
al netto del ribasso dasta sommato a quello della relativa revisione prezzi o
sommato con gli importi degli aumenti derivanti dallapplicazione del prezzo chiuso
ai sensi dellarticolo 26, comma 4, della legge n. 109 del
1994.
(il comma deve intendersi così integrato in applicazione
dellarticolo 26, commi 2, 3 e 4, legge n. 109 del 1994)
4. Il requisito concernente lattrezzatura, i mezzi dopera e lequipaggiamento tecnico è dimostrato mediante dichiarazione dellinteressato circa la proprietà o leffettiva disponibilità di essi in relazione alle caratteristiche dei lavori da realizzare. Non è consentito richiedere attrezzature, mezzi dopera ed equipaggiamenti tecnici che abbiano leffetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre.
5. Il requisito concernente lorganico e i tecnici, con riferimento agli ultimi tre anni, va documentato mediante la dimostrazione di aver sostenuto un costo per il personale dipendente negli ultimi tre esercizi non inferiore ad un valore pari allo 0,10 della cifra daffari in lavori, derivante da attività diretta ed indiretta dellimpresa, negli ultimi tre esercizi. Nel caso in cui il rapporto tra il costo del personale dipendente e la cifra daffari in lavori sia inferiore alla percentuale di cui sopra, si applicano le disposizioni dellarticolo 18, comma 5, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172; la cifra daffari così convenzionalmente rideterminata vale anche per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b).
6. Le amministrazioni committenti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 406 del 1991, con modalità diverse da quelle previste dal presente articolo.
art. 7 Appalti di importo pari o superiore a 35 milioni di ECU
1. Per gli appalti di importo pari o superiore a trentacinque milioni di ECU, i valori massimi dei requisiti di cui allarticolo 6, previsti per gli appalti dimporto pari o superiore a cinque milioni e inferiore a trentacinque milioni di ECU sono incrementati in misura variabile tra un minimo del 20% ed un massimo del 40%.
art. 8 Associazioni temporanee di tipo orizzontale e verticale
1. Per le associazioni dimprese in cui ciascuna è iscritta, secondo la normativa vigente, alla o alle categorie e classifiche dellA.N.C. richieste dallappalto, i requisiti finanziari e tecnici, sempreché frazionabili, di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 406 del 1991, previsti nei precedenti articoli per limpresa singola devono essere posseduti nella misura variabile tra il 40% ed il 60% dalla capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle mandanti, a ciascuna delle quali deve essere richiesta una percentuale variabile tra un minimo del 10% ed il massimo del 20% di quanto richiesto cumulativamente.
2. Nel caso di associazione di imprese in cui, secondo la normativa vigente, è consentito che ciascuna sia iscritta ad una sola categoria dellA.N.C. tra quelle richieste dallappalto, i requisiti finanziari e tecnici di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 406 del 1991, previsti nei precedenti articoli per limpresa singola devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per limporto della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per limpresa singola.
art. 9 Adeguamento dei capitolati speciali alla legge 19 marzo 1990, n. 55
1. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali inclusa la cassa edile, assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dellinizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.
2. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
3. Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto al comma 8 dellarticolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, deve essere consegnato allamministrazione e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche e di controllo dei cantieri prima dellinizio dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi.
4. Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dellappaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dallappaltatore.
5. Nellipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe allimpresa mandataria o designata quale capogruppo.
6. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nellesecuzione dei lavori.
(i commi 3, 4, 5 e 6 sono implicitamente abrogati e
sostituiti dall'articolo 31 della legge n. 109 del 1994)
art. 11 Entrata in vigore (omissis)
ALLEGATI
(omissis)
(i contenuti dei bandi sono
stati ridefiniti con gli allegati I, L, M, N e O
al d.P.R. n. 554 del 1999 e con il decreto
legislativo n. 67 del 2003)