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LEGGE REGIONALE 23 luglio 1999, n. 14
Norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina ... settore commercio ..." e disposizioni attuative del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti"
(B.U.R.L. n. 30 del 26 luglio 1999)
Art. 1. Finalità
1. La Regione, ai sensi dell’art. 117, comma secondo, della Costituzione e della legge 15 marzo 1997, n. 59, in attuazione dei titoli II, III, VIII art. 23 e IX del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, persegue le seguenti finalità:
a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri sia la migliore produttività del sistema, sia la qualità e l’economicità dei servizi da rendere al consumatore;
b) integrare pianificazione territoriale e urbanistica e programmazione commerciale per un equilibrato ed armonico assetto del territorio e delle diverse tipologie di vendita al dettaglio;
c) salvaguardare e riqualificare i centri storici mediante il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti ed il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale, favorendo un’integrazione armonica degli insediamenti commerciali con il tessuto urbano esistente, nel rispetto dei valori architettonici ed ambientali e del contesto sociale;
d) valorizzare la funzione commerciale al fine di una riqualificazione del tessuto urbano e dei centri storici;
e) assicurare il rispetto della libera concorrenza favorendo lo sviluppo della presenza delle varie formule organizzative della distribuzione e, all’interno di queste, tra le varie imprese, al fine di garantire un corretto equilibrio tra imprese di diverse dimensioni;
f) agevolare gli insediamenti che prevedono la ricollocazione di piccole e di medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali ed il contesto sociale nelle relative aree;
g) assicurare un sistema di monitoraggio riferito all’entità ed alla efficienza della rete distributiva insediata sul territorio;
h) salvaguardare e favorire la rete distributiva delle zone montane, rurali ed insulari attraverso la creazione di servizi commerciali, anche polifunzionali, al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;
i) assicurare la trasparenza del mercato, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
j) garantire la tutela del consumatore con particolare riguardo all’informazione, alla possibilità di aggiornamento, al servizio di prossimità, all’assortimento ed alla sicurezza dei prodotti;
k) favorire l’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l’evoluzione tecnologica dell’offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.
2. In attuazione del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”, la Regione favorisce il processo di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti assicurando il suo equilibrato sviluppo sul territorio regionale.
Art. 2. Unità territoriali
1. Ai fini dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998 il territorio della regione Lombardia è suddiviso in unità territoriali tenendo conto della presenza delle aree metropolitane omogenee e delle aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza allo scopo di consentire la razionalizzazione e la modernizzazione della rete distributiva controllandone l’impatto territoriale, ambientale, sociale e commerciale. Nell’ambito delle unità territoriali la programmazione regionale tiene conto della presenza dei centri storici e dei centri di minore consistenza demografica prevedendo misure di sviluppo del commercio adeguate alle loro caratteristiche.
2. Le unità territoriali costituiscono il riferimento geografico per la definizione degli indirizzi regionali per l’insediamento delle attività commerciali, tenendo conto delle caratteristiche degli ambiti territoriali indicati al comma 1, degli obiettivi e delle compatibilità di sviluppo dell’offerta in rapporto alla domanda esistente e prevedibile sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.
Art. 3. Programmazione regionale
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva:
a) il programma triennale concernente gli indirizzi generali per l’insediamento delle attività commerciali;
b) i criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. Il programma triennale prevede:
a) per le grandi strutture di vendita la classificazione degli esercizi commerciali in relazione al rapporto intercorrente fra superficie destinata alla vendita e superficie di servizio;
b) la suddivisione del territorio regionale nelle unità territoriali di cui all’art. 2;
c) l’eventuale definizione dei mercati di riferimento nell’ambito dei settori merceologici ai fini della valutazione degli aspetti concorrenziali dei punti di vendita;
d) le modalità con cui si procede all’aggiornamento dei dati e dei parametri relativi alla domanda ed all’offerta per ogni unità territoriale;
e) i criteri di ammissibilità commerciale e territoriale cui si attiene la Regione nell’ambito della conferenza di cui all’art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998 ai fini della valutazione delle domande di apertura, trasferimento ed ampliamento delle grandi strutture di vendita, nonché la definizione dei relativi indici e parametri;
f) la determinazione, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 114 del 1998, degli indirizzi concernenti lo sviluppo delle medie strutture di vendita, nonché gli obiettivi di presenza e di sviluppo qualitativi e quantitativi delle grandi strutture di vendita ed i criteri che ne consentano verifiche anche intermedie;
g) i valori da attribuire a tutti gli indici da utilizzare per la stima dei fenomeni interessanti lo sviluppo del commercio e per le valutazioni concernenti l’ammissibilità degli insediamenti delle grandi strutture di vendita;
h) la eventuale documentazione integrativa da prescrivere per le domande di nuovi insediamenti commerciali, oltre quanto disposto dall’art. 5, comma 3;
i) il limite minimo della superficie globale di vendita stabilmente riservata a negozi specializzati di vicinato condotti da imprenditori autonomi in qualità di titolari d’azienda e ad altre attività di servizio, per accedere al titolo di priorità di cui all’art. 6, comma 2, lett. c);
l) la individuazione delle aree nelle quali è data la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio più attività ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 114 del 1998 e nelle quali è possibile accedere alle agevolazioni di cui all’art. 1 comma 1;
m) i criteri in base ai quali i comuni possono inibire l’apertura di nuovi esercizi di vicinato per un periodo non superiore a due anni ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 114 del 1998;
n) i casi in cui l’autorizzazione all’apertura di una media struttura di vendita e l’ampliamento di una media e grande struttura di vendita costituisce atto dovuto, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998;
o) la individuazione delle zone nelle quali i comuni applicano i limiti massimi di superficie di vendita di cui all’art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del decreto legislativo n. 114 del 1998, in base a specifiche caratteristiche socio-economiche anche in deroga al criterio della consistenza demografica;
p) i criteri per l’individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d’arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 114 del 1998.
3. I criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale prevedono:
a) le indicazioni ai comuni per l’adeguamento degli strumenti urbanistici alla programmazione commerciale ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998;
b) le indicazioni alle province per la predisposizione dei propri piani territoriali di coordinamento relativamente alla grande distribuzione;
c) le disposizioni per l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali secondo quanto previsto all’art. 4, comma 4;
d) particolari disposizioni per i centri storici, le aree o edifici aventi valore storico-archeologico, artistico-ambientale ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 114 del 1998;
e) specifiche indicazioni in merito alla monetizzazione delle attrezzature pubbliche o di uso pubblico connesse alle grandi strutture di vendita, nonché in merito alla sottoposizione a piano attuativo dei nuovi insediamenti relativi alle grandi strutture di vendita ed agli ampliamenti di quelle esistenti;
f) puntuali indicazioni e criteri relativi alle attrezzature pubbliche e di uso pubblico connesse alle medie strutture di vendita, con particolare riguardo ai parcheggi;
g) particolari criteri per l’applicazione delle lett. e) ed f) nei centri storici;
h) i criteri per l’assoggettamento allo scomputo degli oneri di urbanizzazione, di cui all’art. 8 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60 “Norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 in materia di edificabilità dei suoli”, nei centri storici al fine di favorire la realizzazione di parcheggi e di opere di arredo urbano.
i) disposizioni per la correlazione dei procedimenti per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerente l’immobile od il complesso di immobili e dell’autorizzazione all’apertura di una media o grande struttura di vendita, favorendone la contestualità;
j) la disciplina transitoria per i comuni che non provvedono all’adeguamento del proprio strumento urbanistico generale ai criteri di programmazione urbanistica regionale.
4. La Giunta regionale provvede, anche avvalendosi dei dati forniti dall’osservatorio di cui all’art. 7, a seguito dell’approvazione di ciascun programma triennale, all’aggiornamento dei valori dell’offerta e della domanda. Al fine di consentire un puntuale e sistematico aggiornamento di detti valori, i comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale e, in copia, alla provincia competente per territorio, i dati relativi agli insediamenti commerciali autorizzati ed a quelli in attività, nonché quelli relativi agli ampliamenti, ai trasferimenti ed alle cessazioni degli stessi sul proprio territorio comunale.
Art. 4. Programmazione urbanistica riferita al settore commerciale dei comuni e delle province
1. I comuni definiscono i contenuti attinenti gli insediamenti commerciali nei propri piani urbanistici e negli strumenti di programmazione commerciale tenuto conto delle finalità della presente legge e delle indicazioni stabilite nel programma triennale e nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui all’art. 3.
2. I piani territoriali di coordinamento delle province definiscono disposizioni in materia di grandi strutture di vendita tenuto conto degli obiettivi indicati dal programma triennale regionale. In assenza dei piani territoriali di coordinamento, le varianti di adeguamento dei piani urbanistici comunali concernenti le grandi strutture di vendita sono trasmesse, dopo l’adozione e contestualmente al deposito, alle province che formulano osservazioni nei termini previsti dalla vigente normativa.
3. Al fine di integrare la pianificazione territoriale ed urbanistica generale con la programmazione commerciale, i comuni favoriscono:
a) una integrazione armonica degli insediamenti commerciali con il tessuto urbano esistente e previsto, nel rispetto dei valori architettonici ed ambientali e del contesto sociale;
b) un adeguato livello di rinnovamento, di riqualificazione e di integrazione funzionale di tutte le attività commerciali presenti sul territorio;
c) una integrazione delle attività commerciali con le altre attività lavorative al fine di garantire la presenza continuativa delle attività umane, attraverso la creazione di zone miste con la presenza di funzioni produttive, funzioni di servizio, funzioni commerciali, funzioni direzionali, funzioni ricettive e di spettacolo; tali zone sono prioritariamente individuate nelle aree dismesse e degradate, se presenti;
d) un equilibrato rapporto tra la rete viaria e gli insediamenti commerciali in modo da evitare fenomeni negativi sulla rete viaria esistente;
e) la creazione di uno o più centri commerciali nei centri storici agevolando l’insediamento di esercizi di vicinato già presenti nel comune.
4. In particolare gli strumenti urbanistici comunali, in coerenza con i criteri di programmazione urbanistica di cui all’art. 3, comma 3, individuano:
a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e quelle nelle quali consentire gli insediamenti di grandi strutture di vendita al dettaglio, nonché la disciplina per la realizzazione degli stessi;
b) le prescrizioni a cui devono uniformarsi gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali, nonché all’arredo urbano, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
c) le misure per una corretta integrazione tra strutture commerciali e servizi ed attrezzature pubbliche;
d) le prescrizioni e gli indirizzi di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita.
5. In adeguamento ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui all’art. 3, comma 3, i piani regolatori generali, e relative varianti, devono altresì prevedere che le aree destinate a grandi strutture di vendita siano dotate di attrezzature pubbliche o di uso pubblico almeno nella misura del 200% della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti, di cui almeno la metà deve essere destinata a parcheggi di uso pubblico.
Art. 5. Autorizzazioni per le grandi strutture di vendita
1. L’apertura, l’ampliamento ed il trasferimento di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, a seguito della conferenza di servizi di cui all’art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998.
2. Le domande sono valutate in ordine di precedenza cronologica e, tra domande concorrenti, nell’ordine di priorità di cui all’art. 6. La precedenza o la concorrenza sono accertate su base regionale in relazione al mese di calendario in cui risultano pervenute alla Regione.
3. Costituiscono elementi essenziali della domanda:
a) le dichiarazioni di cui all’art. 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 114 del 1998;
b) una relazione illustrativa concernente la conformità e la compatibilità dell’insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e con i criteri regionali di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, nonché con le disposizioni della presente legge;
c) la valutazione dell’impatto occupazionale netto;
d) lo studio dell’impatto sulla rete commerciale esistente e del contesto sociale;
e) lo studio dell’impatto territoriale ed ambientale, fatto comunque salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale.
4. La trasmissione della copia della domanda da parte del Comune alla Provincia ed alla Regione è condizione di validità della prima riunione della conferenza di servizi.
5. La prima riunione della conferenza di servizi è indetta dal Comune tra il quarantacinquesimo ed il sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda, previi accordi con la Regione e la Provincia; la Conferenza dei servizi si riunisce di norma presso la sede della Provincia.
6. Il Comune trasmette alla Provincia ed alla Regione copia della domanda riportante la data del protocollo comunale o la data di spedizione se effettuata a mezzo raccomandata da parte del richiedente, e provvede all’istruttoria preliminare. La domanda si intende a tutti gli effetti presentata alla data di acquisizione, da parte del Comune, della valutazione di impatto ambientale, ove tale valutazione sia richiesta dai criteri di programmazione urbanistica.
7. Le deliberazioni della conferenza di servizi sono adottate entro novanta giorni dalla convocazione. Su segnalazione della Regione, le conferenze di servizi riguardanti domande concorrenti individuano il termine anticipato di conclusione dei rispettivi lavori in modo che siano comunque rispettati il termine massimo dei lavori della prima conferenza avviata e l’ordine di esame delle diverse domande in base ai criteri di priorità tra domande concorrenti.
8. A tutela del richiedente, se la prima riunione della conferenza di servizi non è convocata, il termine per la conclusione dei lavori della medesima decorre dal sessantesimo giorno dal ricevimento della domanda da parte della Regione, a seguito di trasmissione da parte del Comune, o della Provincia o del richiedente. In caso di inerzia del Comune, la Regione, sentiti il Comune e la Provincia, previo invito ad adempiere, indice la conferenza.
9. Se alla scadenza del termine fissato, i lavori della conferenza di servizi non sono conclusi, essa si intende automaticamente convocata nel giorno in cui è stato fissato il termine per la conclusione dei lavori, presso la Regione.
10. Le determinazioni della conferenza di servizi sono in ogni caso validamente assunte entro il termine di centoventi giorni dalla data di indizione della prima riunione. Entro tale termine deve essere inoltrata, da parte del Comune, comunicazione al presentatore della domanda ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 114 del 1998 dell’eventuale diniego motivato. La comunicazione può essere comunque validamente effettuata da ciascuno degli enti rappresentati nella conferenza di servizi.
11. Nei casi in cui è prevista la contestualità del rilascio dell’autorizzazione all’apertura e della concessione o autorizzazione edilizia valgono le disposizioni contenute nel documento relativo ai criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale. E’ fatta comunque salva la conclusione del procedimento relativo all’autorizzazione all’apertura nei termini e secondo le procedure sopra indicate.
12. La conferenza di servizi, valutate le risultanze dell’istruttoria preliminare, dichiara l’ammissibilità della domanda ovvero dispone il rigetto della stessa nel caso di assenza di elementi essenziali o nel caso in cui l’istruttoria preliminare abbia accertato l’assenza dei requisiti soggettivi del richiedente. Se sia stata dichiarata l’ammissibilità della domanda la conferenza può chiedere elementi integrativi. La richiesta di integrazione non interrompe i termini per la valutazione della domanda.
13. Il Comune invita a partecipare alla conferenza di servizi, sin dalla prima riunione, gli enti e i soggetti di cui all’art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 114 del 1998 individuati nell’ambito dell’unità territoriale di appartenenza.
14. Nel corso dei suoi lavori la conferenza di servizi stabilisce eventuali estensioni della partecipazione ad altri soggetti interessati in relazione all’area di gravitazione dell’insediamento proposto come definita dal programma di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) e l’eventuale informazione e richiesta di parere a regioni confinanti.
15. Le determinazioni finali della conferenza sono assunte dopo che sia conclusa la valutazione delle domande che precedono nell’ordine di valutazione.
16. L’autorizzazione all’apertura di grandi strutture di vendita è revocata nei casi previsti dall’art. 22, comma 4, del decreto legislativo n. 114 del 1998.
Art. 6. Criteri di priorità fra domande concorrenti
1. La priorità fra domande concorrenti è stabilita in base ai seguenti criteri in ordine decrescente:
a) autorizzazioni quali atti dovuti;
b) trasferimenti nello stesso comune;
c) rilocalizzazioni nella stessa unità territoriale;
d) ampliamenti non superiori al 20% della superficie esistente;
e) ampliamenti per misure di superficie rientranti negli obiettivi di sviluppo assegnati all’unità territoriale a seguito di accorpamento di esercizi di vicinato;
f) ampliamenti per misure di superficie rientranti negli obiettivi di sviluppo assegnati all’unità territoriale a seguito di accorpamento di medie strutture;
g) nuove aperture per misure di superficie rientranti negli obiettivi di sviluppo assegnati all’unità territoriale a seguito di concentrazione di medie strutture di vendita e impegno di reimpiego del personale;
h) altri ampliamenti per misure di superficie rientranti negli obiettivi di sviluppo assegnati all’unità territoriale;
i) altre nuove aperture per misure di superficie rientranti negli obiettivi di sviluppo assegnati all’unità territoriale;
j) ampliamenti per misure di superficie non rientranti negli obiettivi di sviluppo assegnati all’unità territoriale a seguito di accorpamento di esercizi di vicinato;
k) ampliamenti per misure di superficie non rientranti negli obiettivi di sviluppo assegnati all’unità territoriale a seguito di accorpamento di medie strutture;
l) nuove aperture per misure di superficie non rientranti negli obiettivi di sviluppo assegnati all’unità territoriale a seguito di concentrazione di medie strutture di vendita e impegno di reimpiego del personale;
m) nuove aperture di esercizi del settore extra alimentare per misure di superficie non rientranti negli obiettivi di sviluppo assegnati all’unità territoriale richieste da chi ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio promosso o convenzionato dalla Regione;
n) altri ampliamenti;
o) altre nuove aperture.
2. In caso di parità rispetto ai precedenti criteri si applicano i seguenti ulteriori criteri in ordine decrescente:
a) insediamento in zone carenti di servizi commerciali, realizzato mediante esplicita rinuncia ad autorizzazioni esistenti in zone sature, anche se riferite ad uno o più comuni diversi da quello in cui si intende realizzare il nuovo esercizio;
b) migliori condizioni di impatto viabilistico ed ambientale;
c) per i centri commerciali con superficie superiore ai 5.000 mq., la previsione di una quota coperta della superficie di vendita riservata ad operatori commerciali operanti su aree pubbliche individuati preferibilmente tra quelli aventi sede nel comune in cui viene realizzato il centro commerciale;
d) formule commerciali a composizione mista ove, per superficie di vendita riservata a negozi specializzati, per condizioni di partecipazione e di gestione comune, si realizza una reale integrazione tra gli operatori locali.
e) unione di più operatori commerciali che si associano per gestire in comune un punto di vendita senza incremento di superficie, rinunciando alle precedenti autorizzazioni.
3. A parità ulteriore, si applica il criterio cronologico di trasmissione delle domande alla Regione.
Art. 7. Osservatorio commerciale
1. La Giunta regionale, al fine di assicurare il monitoraggio di cui all’art. 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 114 del 1998 costituisce, anche con apposita convenzione, un osservatorio permanente per la realizzazione di un adeguato sistema informativo sui punti di vendita in Lombardia.
2. All’osservatorio partecipano la Regione Lombardia, le rappresentanze regionali delle associazioni degli enti locali, delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (C.C.I.A.A.), delle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, delle organizzazioni dei consumatori iscritte nell’elenco di cui all’art. 5 della legge n. 30 luglio 1998, n. 281 “Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti” e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello regionale.
Art. 8. Formazione professionale e imprenditoriale
1. Le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all’art. 5, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 114 del 1998, per il cui svolgimento sono considerate in via prioritaria le CCIAA, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative, gli enti da queste costituiti e gli enti bilaterali costituiti congiuntamente dalle organizzazioni imprenditoriali e dei sindacati, sono stabilite con i provvedimenti e secondo le procedure predisposte dalle leggi regionali 7 giugno 1980, n. 95 “Disciplina della formazione professionale in Lombardia” e 5 gennaio 1995, n. 1 “Norme transitorie in materia di formazione professionale finalizzate allo sviluppo del processo di delega alle provincie” e loro successive modificazioni. dalla sue successive modificazioni.
2. Nell’ambito dei provvedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 95 del 1980 sono altresì stabilite le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale e riqualificare gli operatori in attività.
Art. 9. Centri di assistenza tecnica alle imprese
1. Al fine di sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva commerciale, in applicazione dell’art. 23 del decreto legislativo n. 114 del 1998, la Regione autorizza, secondo le modalità di cui alla presente legge, l’attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese costituiti dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, dalle C.C.I.A.A., dalle cooperative e dai consorzi fra imprese, dalle società a maggioranza pubblica, dalle società consortili a partecipazione pubblica e da società cooperative fra consumatori e loro consorzi.
2. I centri svolgono le seguenti attività:
a) assistenza tecnica e fiscale;
b) formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa;
c) gestione economica e finanziaria di impresa;
d) accesso ai finanziamenti anche comunitari;
e) sicurezza e tutela dei consumatori;
f) tutela ambientale;
g) igiene e sicurezza sul lavoro ed altre materie eventualmente previste dallo statuto;
h) attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.
Art. 10. Autorizzazione dell’attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese
1. La domanda di autorizzazione all’esercizio delle attività dei centri di assistenza deve essere presentata alla Giunta regionale e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) atto costitutivo del centro;
b) statuto;
c) relazione sugli obiettivi e le finalità che l’attività del centro
di assistenza si propone di realizzare;
d) indicazione degli elementi e delle risorse possedute ai fini dello svolgimento delle attività svolte dal centro di assistenza.
2. L’autorizzazione viene rilasciata con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 11. Finanziamenti per le attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese
1. Le attività svolte dai centri di assistenza sono finanziate con il fondo di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 266 “Interventi urgenti per l’economia”.
2. I centri interessati presentano le domande di finanziamento alla Giunta regionale, allegando la seguente documentazione:
a) relazione circa gli obiettivi e le finalità dell’intervento proposto;
b) piano finanziario dell’intervento progettato;
c) tempi previsti per la realizzazione dell’intervento.
3. La Giunta regionale verifica la coerenza degli interventi proposti dai centri di assistenza con i requisiti previsti dalla legge n. 266 del 1997 e ne determina le priorità in relazione agli obiettivi ed ai criteri contenuti nei relativi provvedimenti di attuazione.
4. La Giunta regionale approva il programma degli interventi e contestualmente la relazione sugli interventi svolti nell’anno precedente e sui risultati da questi conseguiti.
Art. 12. Norme in materia di carburanti
1. In attuazione del decreto legislativo n. 32 del 1998 , il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, strumenti di programmazione di durata quadriennale in materia di distribuzione di carburanti.
Art. 13. Disposizioni particolari
1. I comuni di cui alla lettera l), comma 2, dell’art. 3 possono autorizzare in un solo esercizio lo svolgimento, insieme con l’attività commerciale, di altri servizi di particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici e privati; tali attività sono autorizzate in base a convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990 e sono esentate dai tributi regionali.
2. I comuni, sentite le associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono autorizzare la deroga alla mezza giornata di chiusura infrasettimanale che è di norma obbligatoria.
3. Il subentrante per causa di morte in una attività commerciale può svolgere l’attività del dante causa qualora non si trovi in una delle condizioni previste dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e qualora entro un anno dal subentro sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114 del 1998. Tale termine è prorogato dal sindaco quando il ritardo non risulti imputabile all’interessato. In ogni caso contrario il sindaco ordina la cessazione dell’attività ed il subentrante decade dal diritto alla continuazione dell’attività.
4. Il subentrante per atto tra vivi in un’attività commerciale, purché sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e abbia trasmesso la comunicazione di subingresso al comune competente, ha facoltà di iniziare immediatamente l’esercizio dell’attività.
5. Ai fini di cui all’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998 si considerano attività di vendita svolte in maniera prevalente quelle che occupano non meno dell’80% della superficie di vendita effettivamente utilizzata.
Art. 14. Norma transitoria e di prima applicazione
1. Preliminarmente all’esame delle domande di cui ai commi 3 e 5, le domande di cui all’art. 25, comma 5 del decreto legislativo n. 114 del 1998 sono esaminate e decise con provvedimento espresso in conformità alle norme previgenti all’entrata in vigore della presente legge, e di tali decisioni si tiene conto ai fini delle valutazioni successive di conformità agli obiettivi di cui all’art. 3, comma 2, lett. f).
2. Ai soggetti cui sono rilasciati i nulla-osta regionali ai sensi del comma 1 e le successive autorizzazioni comunali, si applicano le disposizioni di cui all’art. 25 del decreto legislativo n. 114 del 1998.
3. I termini di cui all’art. 5, per l’indizione della conferenza di servizi per l’esame delle domande di cui all’art. 25, comma 6 del decreto legislativo n. 114 del 1998, presentate entro il 24 aprile 1998, decorrono trascorso un mese dalla data di adeguamento della normativa urbanistica comunale. Entro trenta giorni dalla data di adeguamento della normativa urbanistica comunale i proponenti possono integrare le domande mediante invio di ulteriore documentazione al comune.
4. Le domande eventualmente presentate dopo il 24 aprile 1998 e prima della data di adeguamento della normativa urbanistica comunale sono nulle.
5. I termini di cui all’art. 5, per l’indizione della conferenza di servizi per l’esame delle domande presentate dopo l’emanazione del programma triennale e dei criteri di programmazione urbanistica, decorrono trascorso un mese dalla data di adeguamento della normativa urbanistica comunale.
6. I termini per l’esame delle domande di cui ai commi 3 e 5 che, in base alla classificazione introdotta dal decreto legislativo n. 114 del 1998 rientrano nella media distribuzione, decorrono trascorso un mese dalla data di adeguamento della normativa urbanistica comunale. In caso di concorrenza tra le domande, hanno priorità le domande di cui al comma 3.
7. Fino alla data di esecutività dei criteri di cui all’art. 3, comma 2, lett. m), i comuni, al fine di consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree urbane, definiscono i criteri di valutazione dell’impatto commerciale e urbanistico dei nuovi esercizi, anche con riferimento a singole zone, in base ai quali sono sospesi gli effetti delle comunicazioni di inizio di attività degli esercizi di vicinato.
8. Per un periodo di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e fatti salvi gli eventuali diversi termini derivanti dall’approvazione del programma triennale concernente gli indirizzi generali per l’insediamento delle attività commerciali e dei criteri di programmazione urbanistica, i comuni possono sospendere con provvedimento espresso gli effetti della comunicazione di apertura di esercizi di vicinato interessante centri storici e aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, se non compatibili con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori e all’arredo urbano.
9. Fino alla pubblicazione da parte della Regione dei criteri per l’insediamento delle attività commerciali e dei criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, nonché del relativo adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, salva la verifica della congruità agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti, e fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica ed igienico-sanitaria è atto dovuto l’autorizzazione all’apertura e/o all’ampliamento di un esercizio di vendita al dettaglio qualora la domanda sia accompagnata da impegno scritto al reimpiego del personale già operante negli esercizi da concentrare o accorpare e qualora rientri in uno dei seguenti casi:
a) concentrazione o accorpamento di esercizi di vicinato operanti nel comune e già autorizzati, ai sensi dell’art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla vendita di generi di largo e generale consumo, considerati nella loro superficie massima prevista nel comune per tali esercizi e fino al limite massimo di superficie di vendita vigente nel comune per le “medie strutture di vendita”;
b) concentrazione o accorpamento di una media struttura operante nel comune e già autorizzata, con esercizi di vicinato operanti nel comune ed autorizzati ai sensi dell’art. 24 della legge n. 426 del 1971, fino al limite massimo di superficie di vendita vigente nel comune per le medie strutture di vendita;
c) concentrazione e accorpamento di medie strutture di vendita esistenti ed operanti nel comune nel rispetto dei limiti dimensionali massimi previsti nel comune interessato per le medie strutture di vendita;
d) trasferimento di esercizi di vendita esistenti nel territorio comunale entro i limiti di superficie vigenti nel comune per le medie strutture di vendita.
10. Fino alla data di esecutività dei criteri di cui all’art. 3, comma 2, lett. o), ciascun comune può applicare, anche per singole zone, i limiti massimi di superficie di vendita di cui all’art. 4, lett. d) ed e) del decreto legislativo n. 114 del 1998, anche in deroga al criterio della consistenza demografica, in base a specifiche caratteristiche socio-economiche.
11. Restano in vigore sino ai provvedimenti di attuazione del decreto legislativo n. 114 del 1998 le disposizioni vigenti in materia di saldi e di liquidazioni e promozioni.
12. I termini stabiliti dai comuni per la formazione del silenzio assenso di cui all’art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 114 del 1998, relativamente alle medie strutture, decorrono trascorsi centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, fatti salvi gli eventuali diversi termini previsti nel programma di cui all’art. 3, comma 1, lett. a).
13. Fino alla emanazione delle norme regionali di cui all’art. 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e comunque non oltre il sessantesimo giorno dalla data del presente atto, salvo diverso termine assegnato ai sensi di legge alla Regione per l’emanazione delle predette norme, al commercio sulle aree pubbliche si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Fino all’emanazione del provvedimento regionale di cui all’art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998 e comunque non oltre il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo diverso termine assegnato ai sensi di legge alla Regione per l’emanazione del predetto provvedimento, si applicano le disposizioni vigenti in materia di riconoscimento dei comuni ad economia prevalentemente turistica.
15. In sede di prima applicazione della presente legge, il primo programma concernente gli indirizzi regionali per l’insediamento delle attività commerciali di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), ha validità di un anno.
Art. 15. Norma finanziaria (omissis)
Art. 16. Abrogazioni
1. La legge regionale 24 dicembre 1997, n. 49 “Indirizzi per la programmazione regionale della grandi superfici di vendita” è abrogata.
2. A decorrere dalla data di approvazione del primo strumento di programmazione di cui all’art. 12 è abrogata la legge regionale 8 giugno 1984, n. 28 “Disciplina della distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione Disposizioni per la redazione del piano regionale di ristrutturazione della rete di distribuzione”.
Art. 17. Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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