Legge 19 febbraio 1992, n. 142
Disposizioni per ladempimento di obblighi derivanti dallappartenenza
dellItalia alle Comunità europee
(legge comunitaria per il 1991)
articoli da 1 a 11 (omissis)
12. Procedura per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture
1. Nei casi in cui la Commissione delle Comunità europee si avvale della procedura prevista dall'articolo 3 della direttiva del Consiglio 89/665/CE per la correzione di una violazione chiara e manifesta delle disposizioni comunitarie in materia di appalti o di forniture commessa in una procedura di aggiudicazione disciplinata dalle direttive del Consiglio 71/305/CEE e 77/62/CEE, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. La contestazione della Commissione, non appena notificata allo Stato, è sottoposta all'esame di un Comitato tecnico-consultivo da istituirsi, nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, composto da rappresentanti del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artiginato, nonché del Ministero interessato in relazione all'oggetto dell'affare.
3. Il soggetto aggiudicatore, entro cinque giorni dalla ricevuta notificazione, trasmette al Comitato gli elementi utili per la valutazione e partecipa con un proprio rappresentante alle sedute del Comitato.
4. Il Comitato tecnico-consultivo riferisce al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che provvede alla formulazione della risposta da trasmettere alla Commissione, d'intesa con il Ministro competente se l'autorità aggiudicatrice è una amministrazione centrale dello Stato.
5. Se la risposta prevede la necessità di adottare misure correttive e l'autorità aggiudicatrice è un ente pubblico diverso dallo Stato, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie la trasmette preventivamente al Presidente del Consiglio dei ministri con valore di proposta ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 86.
13 Violazioni del diritto comunitario in
materia di appalti e forniture
(abrogato dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 80 del 1998)
1. I soggetti che hanno subito una lesione a causa di atti compiuti in violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici di lavori o di forniture o delle relative norme interne di recepimento possono chiedere allAmministrazione aggiudicatrice il risarcimento del danno.
2. La domanda di risarcimento è proponibile dinanzi al giudice ordinario da chi ha ottenuto lannullamento dellatto lesivo con sentenza del giudice amministrativo.
3. Gli oneri derivanti dallattuazione del presente articolo sono imputati ad apposito capitolo da istituire "per memoria" nello stato di previsione del Ministero del tesoro, alla cui dotazione si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e dordine iscritto nel medesimo stato di previsione.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
articoli da 14 a 76 (omissis)